Diritto Civile – Redazione Giuridica

Pedone cade in buca su strada buia: risarcimento

Le condizioni di scarsa illuminazione aggravano la responsabilità dell’Ente pubblico, anche quando l’insidia si trova vicino all’abitazione del danneggiato.

Molte vie cittadine sono scarsamente illuminate, anche di notte. Lo sanno bene coloro che rientrano la sera tardi dal lavoro o che escono di casa al mattino prima dell’alba. Certo, chi abita in zona ha l’esperienza che aiuta a schivare le buche già conosciute e che si trovano sui marciapiedi o sul manto stradale del tragitto abituale; ma non sempre è così. L’avvallamento potrebbe essere di formazione recente oppure coperto da foglie o rifiuti. Se un pedone cade in una buca su una strada buia il risarcimento dei danni da parte dell’Ente proprietario della strada – che di solito è il Comune – è ammesso ed è favorito proprio dal fatto che l’insidia, cioè il pericolo occulto, aumenta proprio col diminuire della visibilità.

In tali casi, per negare il risarcimento non vale opporre che il danneggiato è caduto vicino a casa sua e, quindi, doveva conoscere i luoghi: questo fatto non è di per sé una colpa, a meno che il Comune non dimostri che il pedone era già a conoscenza della buca sul suo percorso abituale e che la caduta non è stata accidentale ma dovuta a una sua imprudenza e distrazione nel camminare.
Una recente ordinanza della Cassazione [1] si è occupata proprio di una vicenda del genere, riguardante il risarcimento ad un pedone caduto nella buca su una strada buia e nelle vicinanze della propria abitazione: la Corte d’Appello aveva respinto la richiesta della vittima, ma la Suprema Corte ha annullato quella sentenza, poiché «la scarsa, se non nulla, illuminazione pubblica» andava considerata dai precedenti giudici, che adesso devono compiere un maggiore approfondimento della responsabilità del Comune per i danni provocati dalle cose che ha in custodia.

Buca stradale: la responsabilità del Comune

Il Comune risponde per legge [2] di tutte le cose che ha in custodia, dunque anche delle strade, dei marciapiedi, dei tombini e dei lampioni per l’illuminazione pubblica. Questo obbligo comporta la necessità di mantenere queste strutture ed opere in buono stato di manutenzione, per evitare che possano costituire fonte di pericolo, come indubbiamente è una buca in cui possono cadere i passanti.
Ma anche chi percorre la strada deve essere diligente e porre attenzione a dove cammina: il risarcimento è escluso se il Comune dimostra che la caduta è avvenuta per un caso fortuito, cioè se prova che c’è stato un comportamento colpevole del danneggiato. In questi casi, la causa dell’evento non è dovuta alla buca in sé (che, come afferma la giurisprudenza, diventa una semplice occasione), bensì alla disattenzione del pedone o alla sua imprudenza: se avesse camminato in modo accorto, la caduta non si sarebbe verificata.

Buca su strada poco illuminata

La visibilità dell’insidia costituisce un fattore fondamentale: quanto più la buca è larga ed estesa in superficie, tanto più facilmente può essere avvistata ed evitata da chi cammina con la dovuta accortezza. Ma se la strada è poco illuminata le cose cambiano: ciò che è ben visibile di giorno non lo è più di notte, o la sera dopo il tramonto del sole, e allora la medesima buca può diventare un pericolo occulto.

Ecco perché la Corte di Cassazione, nella pronuncia che ti abbiamo citato all’inizio [1], ha ritenuto sussistente la responsabilità del Comune, sia per la presenza della buca (che evidentemente non era stata riparata) sia per la mancata illuminazione dell’area: il pedone danneggiato dalla caduta, avvenuta a tarda sera, aveva dimostrato nel processo che in quel punto i lampioni non funzionavano e la visibilità era azzerata.

Buca stradale vicino a casa

C’è ancora un altro fattore da considerare: se il luogo è ben conosciuto dal pedone, come una buca stradale vicino a casa sua, si presume che egli sia consapevole della sua presenza. In quelle condizioni, l’insidia diventa ampiamente prevedibile e, dunque, la prudenza nel camminare e l’attenzione necessaria per evitare le buche e qualsiasi altro simile ostacolo devono essere maggiori di quanto richiesto ad un passante occasionale.

Così, in parecchi casi, la giurisprudenza ha escluso il risarcimento in favore di pedoni caduti in buche situate in prossimità delle loro abitazioni o nei paraggi, come, ad esempio, davanti al passo carrabile del proprio edificio. Ciò non toglie che il risarcimento sia ammesso quando la buca è di formazione recente – e dunque neanche chi abita lì poteva esserne a conoscenza – oppure quando è nascosta da vegetazione o altri materiali che rendono difficoltoso o impossibile avvistarla in anticipo, prima di metterci il piede sopra.

La Corte di Cassazione, in una recente ordinanza, si è occupata anche di questo profilo ed ha affermato che «la mera circostanza che la buca si trovi nelle vicinanze della sua abitazione, non comporta di per sé colpa del danneggiato, occorrendo invece valutare in concreto se vi siano altri elementi da cui dedurre un’imprudenza rilevante in termini liberatori per il custode».


Fonte: La Legge per tutti

Pubblicato da Admin-studiolegalegasparro

Lo Studio Legale GASPARRO, nasce nel 1983 ad opera del suo fondatore, l’Avvocato Vittoriano Angelo Michele GASPARRO, il quale indirizzava l’attività professionale verso i settori del diritto civile e del lavoro. Al suo interno si sono formati diversi professionisti tra cui l’Avvocato Anna GASPARRO che ha acquisito particolare rilievo sul territorio e al di fuori, nel campo della professione legale, implementando l’attività professionale verso il settore del diritto penale e del diritto minorile.

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