
Stalking: dove vale il divieto di avvicinamento?
Nel provvedimento cautelare basta l’indicazione della distanza minima del persecutore della vittima o bisogna specificare i posti e gli ambienti frequentati?
A tutela delle vittime di stalking esiste una specifica misura cautelare: è il divieto di avvicinamento alla vittima. Il giudice lo dispone a carico del persecutore in presenza di gravi indizi di colpevolezza. In queste situazioni lo stalker rimane libero di circolare: non viene messo in carcere, o posto agli arresti domiciliari. Può, quindi, uscire di casa, andare al lavoro o a passeggiare, ma deve rispettare il limite imposto, evitando ogni contatto ravvicinato con la persona che ha bersagliato. A questo punto ci si deve chiedere: nello stalking il divieto di avvicinamento vale in tutti i luoghi?
La domanda è particolarmente importante, perché entrambi i soggetti – lo stalker e la sua vittima – sono in continuo movimento e si dedicano alle rispettive occupazioni, quindi potrebbero facilmente incontrarsi: per strada, sul lavoro, a scuola, in palestra, al ristorante o in qualsiasi altro posto. E a quel punto il persecutore potrebbe dire di essersi imbattuto casualmente, in modo del tutto fortuito e non intenzionale, nel luogo in cui in quel momento si trovava, guardacaso, anche l’altra persona. È evidente che in tali casi la finalità della misura cautelare viene meno. A ciò vanno aggiunti i casi di prossimità, come quando i soggetti vivono vicino o lavorano nello stesso ambiente o frequentano i medesimi luoghi.
In giurisprudenza era sorto un contrasto di vedute su questo delicato tema. Ora sono intervenute le Sezioni Unite della Corte di Cassazione per stabilire il principio applicabile, in modo da fare chiarezza. La soluzione prende le mosse dal fatto che la norma di legge ha un contenuto duplice e alternativo: il giudice può prescrivere allo stalker di non avvicinarsi a determinati luoghi, oppure può imporgli di mantenere una determinata distanza dalla vittima. Così gli Ermellini si sono chiesti: il divieto di avvicinamento vale in tutti i luoghi? È sufficiente un’indicazione generica o serve una maggiore specificazione, individuandoli uno per uno?
Divieto di avvicinamento dello stalker alla vittima: come funziona
La legge per contrastare lo stalking ha introdotto nel Codice di procedura penale una apposita misura cautelare [1] che prevede il «divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa». Si tratta, appunto, di capire quali siano nei casi concreti questi luoghi e come debbano essere individuati nel provvedimento restrittivo.
Divieto di avvicinamento: le prescrizioni aggiuntive
La norma [4] aggiunge che, «qualora sussistano ulteriori esigenze di tutela, il giudice può prescrivere all’imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati da prossimi congiunti della persona offesa o da persone con questa conviventi o comunque legate da relazione affettiva ovvero di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o da tali persone». È una prescrizione aggiuntiva, utile a prevenire episodi di aggressione quando la violenza o la minaccia dello stalker è indirizzata anche contro il partner o i familiari della vittima.
La misura cautelare che stiamo esaminando si affianca con quella [5] che prevede la possibilità per il giudice, nei casi di maltrattamenti in famiglia o altre forme di violenza domestica, «qualora sussistano esigenze di tutela dell’incolumità della persona offesa o dei suoi prossimi congiunti», di «ordinare all’imputato o all’indagato, oltre che di lasciare immediatamente la casa familiare, di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa, in particolare il luogo di lavoro, il domicilio della famiglia di origine o dei prossimi congiunti».
Divieto di avvicinamento: per quali luoghi vale?
La misura cautelare del divieto di avvicinamento non può limitarsi a riportare la disposizione di legge che abbiamo esaminato, ma deve essere, di volta in volta, integrata da un contenuto specifico stabilito dal giudice, in modo da rendere chiaro in partenza quali sono i luoghi che lo stalker deve evitare. Se così non fosse, la misura cautelare non realizzerebbe la sua finalità tipica, che è quella di preservare la vittima dalle intrusioni illecite del suo persecutore. E anche lui ha bisogno di sapere in anticipo in quali luoghi non può recarsi, altrimenti potrebbe, se è in buona fede, equivocare il provvedimento del giudice o, se è in malafede, addurre facili scuse per giustificare l’inosservanza delle prescrizioni.
La Corte di Cassazione aveva già chiarito [6] che la misura cautelare del divieto di avvicinamento deve contenere precise indicazioni sui luoghi che il persecutore deve evitare, o comunque sulla distanza che deve mantenere dalla vittima, la quale ha diritto a mantenere un proprio spazio fisico sicuro e libero dalla presenza minacciosa dello stalker.
Ora, nella nuova sentenza emessa dalle Sezioni Unite [7], viene stabilito che il divieto di avvicinarsi alla vittima va inteso con riferimento a tutti i luoghi che essa di solito frequenta. Il giudice che applica la misura del divieto di avvicinamento non deve necessariamente indicare gli specifici luoghi in cui il persecutore non deve recarsi, ma può limitarsi a stabilire l’obbligo di mantenere sempre una determinata distanza dalla persona offesa, ad esempio di 300 metri. Se, invece, il giudice decide di individuare nel divieto anche i luoghi (o solo essi, a prescindere dall’imposizione di una distanza minima), ha l’obbligo di indicarli espressamente nel suo provvedimento.
Ti avevamo già anticipato il contenuto e le implicazioni di questa importante pronuncia sulla base dell’informazione provvisoria fornita dalla Suprema Corte nell’articolo “Stalking: quali sono i limiti di avvicinamento alla vittima?“. Ora sono state depositate le motivazioni complete, e il principio di diritto affermato è il seguente: «Il giudice che ritenga adeguata e proporzionata la sola misura cautelare dell’obbligo di mantenere una determinata distanza dalla persona offesa (articolo 282 ter, comma 1, Cpp.) può limitarsi a indicare tale distanza. Nel caso in cui, al contrario, disponga, anche cumulativamente, le misure del divieto di avvicinamento ai luoghi da essa abitualmente frequentati e/o di mantenimento della distanza dai medesimi, deve indicarli specificamente».
Fonte: La Legge per Tutti
