Circolazione Stradale – Redazione Giuridica

In moto con passeggero senza casco: chi prende la multa?

Un’importante modifica apportata al Codice della Strada dal c.d. Decreto Infrastrutture.
L’obbligo di portare il casco è previsto dall’art171 Codice della Strada. Tale norma, infatti, prevede che durante la marcia, ai conducenti e agli eventuali passeggeri di ciclomotori e motoveicoli, è fatto obbligo di indossare e di tenere regolarmente allacciato un casco protettivo conforme ai tipi omologati sulla base delle normative comunitarie.
Il comma 2 della citata disposizione, poi, sin dalla sua introduzione si occupa di specificare che “quando il mancato uso del casco riguarda un minore trasportato, della violazione risponde il conducente”.
Ebbene, è importante segnalare che il c.d. D. L. Infrastrutture n. 121 del 10 settembre 2021, attualmente in via di conversione, reca disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale. Con tale atto normativo, in particolare, il Governo incide proprio sul secondo comma dell’art. 171 cod. str., la cui nuova versione recita “quando il mancato uso del casco riguarda un trasportato, della violazione risponde anche il conducente”.

La responsabilità del conducente, pertanto, non è più limitata al caso in cui a non avere il casco sia un passeggero minorenne, ma si estende – affiancandosi a quella del soggetto trasportato – alla generalità dei casi.
Per questo motivo, la sanzione amministrativa prevista (il cui ammontare varia da euro 83 a euro 332) potrà essere applicata, in caso di mancato o scorretto uso del casco protettivo da parte del passeggero, sia a quest’ultimo sia al conducente del veicolo.
A questo proposito, è utile ricordare che quella amministrativa può non essere l’unica sanzione applicabile in caso di mancato uso del casco.

L’art. 171 cod. str., al comma 3, prevede infatti che alla sanzione pecuniaria amministrativa consegue – per il solo proprietario del veicolo –il fermo amministrativo del veicolo per sessanta giorni. I giorni del fermo, peraltro, diventano novanta anziché sessanta nel caso in cui, nel corso di un biennio, con un ciclomotore o un motociclo venga commessa, per almeno due volte, la violazione di cui al primo comma. La recidiva, quindi, è punita più severamente.
Di non minore importanza pare segnalare, infine, che nel caso in cui vengano poste in essere le violazioni esaminate è prevista altresì la decurtazione di 5 punti dalla patente di guida.

Fonte: Brocardi.it

Pubblicato da Admin-studiolegalegasparro

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