
Posta le foto dei nipoti su Facebook: zia condannata a pagare i danni
Le immagini vengono considerate dalla legge come dei veri e propri dati personali, ritraggono del resto il volto di un soggetto pertanto, per postarle sui social network o in generale per utilizzarle, è necessaria l’autorizzazione ovvero il consenso dell’interessato, cioè della persona ritratta.
La diffusione delle immagini senza il consenso costituisce un’interferenza illecita nella vita privata, viene infatti violato il diritto all’immagine e alla riservatezza.
Nel caso dei minori, sono i genitori a dover esprimere il consenso alla diffusione delle immagini che li ritraggono. Non rileva infatti il titolo per cui il terzo o un parente le detiene.
Il Regolamento generale sulla protezione dei dati restringe ancor di più l’ambito di applicazione della norma relativa alla diffusione delle immagini dei minori e ha introdotto una tutela rafforzata per l’immagine del minorenne, vietandone l’indebito utilizzo anche qualora sia solo uno de genitori a non prestare il suo consenso.
Quanto rilevato è alla base della condanna di una zia che aveva postato foto e filmati dei nipoti minorenni. Il padre, infatti, negava legittimamente l’esposizione mediatica dei figli sul profilo social della donna.
A peggiorare la situazione della donna vi sono due fattori:
La durata dell’esposizione sui social delle immagini, che prosegue anche a seguito della ricezione della diffida da parte del padre (le foto ritraevano le bambine in primo piano e in costume da bagno) e,
L’aver pubblicato tali riproduzioni fotografiche in modalità “pubblica” sul proprio profilo, cioè, visibili oltre la cerchia ristretta delle amicizie della donna.
Il Tribunale di Rieti con sentenza numero 443/2022 condanna la donna a risarcire al padre dei minori una somma pari a 5 mila euro.
Il danno secondo il Giudice è stato provocato in primis dalla rimozione tardiva delle foto.
Inoltre, il comportamento della signora configura una lesione alla riservatezza dei minori che trova il suo fondamento giuridico nella legge 176/1991 che ha ratificato in Italia la Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, nell’art. 10 del Codice Civile e nell’art. 2 della Costituzione.
Fonte: Brocardi.it
